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Voto domiciliare

Voto Domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1  convertito, con modificazioni, dalla  L.  27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46). 

 

Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:

1-  affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992 - trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune;

2 - affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione.

 

La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2.

 

Per le ELEZIONI REFERENDARIE del prossimo 29 marzo, le richieste di esercizio di voto domiciliare dovranno pervenire al comune a partire dal 18 febbraio 2020 e fino al 09 marzo 2020.  

 

La certificazione medica da allegare alla richiesta non deve avere data anteriore al 13/02/2020 e deve attestare la sussistenza di gravi infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio, o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

 

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