Comune di Porto San Giorgio - URP - Servizi al cittadino
Il Comune informa
Servizi
In città
URP - Servizi al cittadino
Palazzo Comunale – ingresso Viale della Vittoria 162
(stesso ingresso della Polizia Municipale)
Tel.: 0734 680342 - 0734 680343
email: urp@comune-psg.org
Orario di apertura al pubblico da Lunedì a Venerdì ore 08:45 -13:30
martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
INFORMAZIONI ai cittadini sui servizi comunali – modulistica – accessi, reclami, varie;
Centralino telefonico passante;
“Cessione di fabbricato” Comunicazione – (comunitari, extracomunitari e attività produttive).
Dichiarazione conducente ex art.126 cds (dec.punti/patente) dati conducente durante le infrazioni.
Passi carrabili – consegna dei cartelli previa esibizione della relativa aut. amm.va.
Abbonamenti “sosta a pagamento”
* tre tipologie di posizione richiedente (A, B e D), a ciascuna delle quali va assegnato un numero progressivo. Nel caso A occorre allegare alla domanda: doc. identità e carta di circolazione intestata al richiedente/residente. In tutti gli altri casi (abbonamento al portatore) occorre allegare solo doc. identità.
Copia della domanda, consegnata al richiedente, dovrà essere portata alla Soc. ICA srl per il pagamento ed il ritiro dell’abbonamento.
(Messo, Urp, AA.GG.)
Ritiro atti depositati presso il Comune “per notifica”
- Atti giudiziari provenienti dall’UNEP (in busta bianca) o dai messi comunali (buste verdi). In tal caso, di ogni atto depositato verrà fatta annotazione su apposito registro sul quale, il notificato cioè colui che ritirerà l’atto (o suo delegato) dovrà apporre sottoscrizione.
- Atti di Equitalia Spa (in busta bianca con distinta/elenco numero atti). In tal caso, di ogni atto depositato, al momento della consegna verrà redatta una sorta di relata sul registro bianco sul quale il notificato, cioè colui che ritirerà l’atto (o suo delegato, dovrà apporre sottoscrizione.
Autentica di firma per passaggi di proprietà (auto/moto/natanti art.7 del D.Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n.248 del 4 agosto 2006) (approfondimento 2);
Autenticazione della firma: è un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza. Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido.
Autenticazione della copia: consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto all’originale fatta da un pubblico ufficiale. Può essere richiesta anche da una persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge.
Autenticazione di copie di atti: nel caso non si possieda l’originale o non lo si possa presentare, l’interessato può dichiarare la conoscenza del fatto che la copia del documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, (titolo di studio o una pubblicazione, ecc...), è conforme all’originale. Questa dichiarazione vale come una copia autentica, nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La persona interessata deve presentarsi sempre con documento di riconoscimento valido e:
- per autenticare la firma: con l’atto sul quale deve essere autenticata la firma;
- per autenticare una copia: con l’originale del documento e la copia da autenticare;
- una marca da bollo € 16,00;
Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà (approfondimento 1)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o autocertificazioni (approfondimento 3)