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Arriva a sentenza uno dei diversi giudizi azionati dal Marina di Porto San Giorgio Srl contro l’ammontare del canone concessorio del porto turistico.
Si tratta del canone del 2015, ove la concessionaria ha contestato l’applicazione del criterio di calcolo adottato dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto del 15 ottobre 2008, in attuazione dell’art.1, comma 252, della L. n. 296/2006.
L’Ufficio demanio del Comune, come ogni anno, si è limitato a calcolare e richiedere il canone al concessionario secondo i precitati criteri.
Quindi, al cospetto di ricorsi notificati pure all’Agenzia del Demanio, cioè all’Ente che introita l’intero importo dei canoni a favore dello Stato, e dell’oggetto del contendere, cioè una determinazione ministeriale attuativa dell’aggiornamento del canone previsto dalla Legge finanziaria del 2007 (L.296/2006), il Comune ha sempre deciso di non costituirsi in tali giudizi, anche per non addossare alla collettività sangiorgese esose spese di patrocinio poste a tutela di interessi dell’Agenzia e dello Stato.
Il Comune ha però sempre comunicato ai vari Enti interessati la propria posizione sulle domande azionate con i ricorsi invitando gli enti statali a farsi carico, ove ritenuto, della resistenza.
Il Tar di Ancona con sentenza n.832 pubblicata il 31-12-2018, sulla base della giurisprudenza nel frattempo formatasi Corte Costituzionale (29/2017) e Consiglio di Stato (218/2018), ha parzialmente accolto il ricorso e compensato le spese di lite.
In sintesi:
“…, in accoglimento del presente ricorso i provvedimenti impugnati vanno annullati, con conseguente obbligo del Comune di Porto San Giorgio di rideterminare il canone in contraddittorio con la società ricorrente e applicando i principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale e poi precisati dal Consiglio di Stato.
In particolare, ai fini della determinazione del canone andrà esclusa l’applicazione dei criteri di calcolo commisurati al valore di mercato alle opere realizzate dal concessionario e dai suoi danti causa nel periodo di vigenza della concessione, le quali non sono ancora divenute di proprietà demaniale.
4.6. Il ricorso va invece respinto nella parte in cui (motivo rubricato sub 3) la società ricorrente deduce che dal novero delle superfici da considerare ai fini della determinazione del canone va esclusa un’area scoperta di circa 60.000 mq.”
In conclusione, il Comune prende atto che l’Organo di Giustizia ha fornito le esatte coordinate, o meglio l’esatto criterio, su come rideterminare il canone concessorio del 2015 del Porto turistico.
Non è intenzione del Comune voler impugnare la sentenza che, ovviamente potrà essere appellata dall’Agenzia del Demanio e quindi dallo Stato, il nostro ufficio demanio si adeguerà alle statuizioni in essa contenute.
Per quanto concerne le spese legali, il Comune oculatamente non ha sostenuto alcuna spesa, non essendosi costituito, ed inoltre, data la novità della materia, il Tar ha interamente compensato tra le parti le spese di lite.