Autentica di firma passaggio di proprietà
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Autentica di firma passaggio di proprietà
AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
(VEICOLI, MOTOCICLI, RIMORCHI ECC.)
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc), la firma sul documento di vendita può essere autenticata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico oppure presso l’Anagrafe.
L'autentica della firma viene effettuata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico oppure presso l’Anagrafe quando il venditore non può recarsi insieme all'acquirente per espletare tutta la pratica (compresa l'autentica di firma) presso il Pubblico registro automobilistico (Pra) o presso una delegazione Aci o presso un'agenzia di pratiche auto.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Il venditore del bene deve presentarsi all'URP o all’Anagrafe con un documenti di identità in corso di validità, il certificato di proprietà (o, in sua assenza, con il foglio complementare) e una marca da bollo.
Il certificato di proprietà dovrà essere compilato correttamente indicando il prezzo di vendita, i dati esatti dell’acquirente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale).
La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza del pubblico ufficiale incaricato e non prima.
Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.
Attenzione! Per il passaggio di proprietà del veicolo: (intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte) è necessario rivolgersi al Pubblico registro automobilistico (Pra) o presso gli uffici provinciali dell'Aci oppure presso un'agenzia di pratiche auto.
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COSTO
- 0,52 cent. per diritti di segreteria
- una marca da bollo di euro 16,00
INFORMAZIONI UTILI
Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario.
E’ importante quindi che, il venditore si interessi di quanto originato presso l’URP o l’Anagrafe completando la pratica presso la Motorizzazione o agenzie preposte.
Il pubblico ufficiale (incaricato URP o Anagrafe) si limita ad autenticare la firma del venditore direttamente sul certificato di proprietà (la compilazione negli appositi spazi e a cura dell'interessato). Se non si è sicuri di come si compila il certificato di proprietà, anche se questo sarebbe compito dell'interessato, si consiglia di compilarlo direttamente allo sportello seguendo i consigli dell'ufficiale incaricato affinché il certificato sia compilato correttamente.
Le informazioni indicate si riferiscono solo alla vendita tra soggetti privati.
Normativa di riferimento |
PRECISAZIONI ULTERIORI:
Il venditore e proprietario del veicolo (indicato nel Foglio Complementare per le auto immatricolate fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) firma la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario comunale.
L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido
Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali: gli sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto, gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Per chi ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati dal 1993 in poi): la firma del venditore va fatta sulla Dichiarazione di vendita che si trova nel riquadro “T”, sul retro del Certificato di Proprietà (CDP). Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal modello: numero del certificato di proprietà (riportato sul CDP), dati anagrafici dell'acquirente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) ed il prezzo di vendita.
Per chi non ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati prima del 1993 con Foglio complementare): deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e il codice fiscale dell’acquirente, la targa e i dati del mezzo, il prezzo di vendita e la data.
Per chi ha ereditato un veicolo: in questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l'intestazione ai medesimi del veicolo. Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi.
Auto intestata a più persone: la dichiarazione di vendita viene fatta sul CDP (se presente) o su atto separato ed è necessaria la firma di tutti gli intestatari. Le firme possono essere effettuate anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell’ultima firma autenticata).
Comunione dei beni: se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà. E' necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario al momento dell'autentica.
Beni appartenenti a società: nel caso il bene oggetto della vendita sia intestato a società la dichiarazione di vendita, redatta sul CDP (se presente) o su atto separato deve essere firmata dal legale rappresentante della Ditta o Società che risulta intestataria del veicolo, che deve dimostrare di avere poteri di firma esibendo una visura camerale o altra documentazione idonea (statuto, delibera societaria, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con validità non superiore ai 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma - dichiarazione sostitutiva.
Procura a vendere: coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi tale facoltà. La dichiarazione di vendita è redatta con atto separato in unica copia citando gli estremi della Procura (data di rilascio, notaio autenticante numero di repertorio).
Imbarcazioni: la dichiarazione di vendita viene fatta su atto separato ed è prevista solo per le imbarcazioni e non per i natanti (i natanti sono: unità da diporto a remi - unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o interiore a 10 metri - ogni unità da diporto di cui ai punti precedenti destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne).
Per approfondimenti:
https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/passaggio-proprieta-barche/
Casi particolari:
vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art.2688 c.c): la dichiarazione di vendita è redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell’acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, indica di essere proprietario ma non intestatario al PRA del veicolo.
Variazione di denominazione sociale:
la Società che ha cambiato denominazione o ragione sociale deve rettificare i dati sul certificato di proprietà del bene mobile di proprietà della società presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso.
Variazione di nome o cognome:
l'intestatario del veicolo che ha cambiato il proprio nome o cognome deve provvedere alla rettifica dei dati sul certificato di proprietà del bene mobile, presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso.
Smarrimento certificato di proprietà o foglio complementare:
prima di procedere alla vendita del mezzo, è necessario provvedere alla denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e richiedere il duplicato dei documenti presso gli enti competenti.
Il venditore si presenta allo sportello con il certificato di proprietà del veicolo già compilato nel riquadro "T" oppure con dichiarazione di vendita compilata separatamente nei casi previsti.
Il venditore firma davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica, esibendo un documento di identità valido e la documentazione di seguito indicata, a seconda dei casi:
• persona giuridica (Ditta, Società ecc.): documentazione attestante i poteri di firma: statuto, delibera societaria, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma, dichiarazione sostitutiva.
• procuratore speciale: Procura rilasciata dal notaio.
La trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico deve avvenire entro 60 giorni dall’autentica della firma e può essere effettuata in qualsiasi Pubblico Registro Automobilistico indipendentemente dalla provincia di residenza dell'acquirente e del venditore.
Tutte le informazioni relative al passaggio di proprietà sono disponibili nel sito dell’ACI.
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprieta.html
I cittadini stranieri devono esibire i documenti previsti dalla normativa vigente attestante il regolare soggiorno in Italia (documentazione da esibire in originale e da produrre in duplice fotocopia).