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Autentica di firma

AUTENTICA DI FIRMA (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

 

 

L’Ufficio relazioni con il pubblico oppure l’Anagrafe, salvo casi speciali previste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 


Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura.

 

L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

 

L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.


Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana

 

COSA SI PUÒ AUTENTICARE

 

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone;

 

CHI LA PUÒ CHIEDERE

 

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido.

 
COSTO

 

Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo e i diritti di segreteria pari a complessivi euro 16,52 salvo i casi di esenzione.

 

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.

 

TEMPI DI RILASCIO

 

Immediato.

 

INFORMAZIONI UTILI

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

 

Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata. 

 

 

SERVIZIO A DOMICILIO

 

Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'URP o l’ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione, l'ospedale, casa di riposo, carcere, situati all'interno del territorio comunale di competenza.

 

ATTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ESTERO

 

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura di Fermo.

                       

MODULI:

 

Dichiarazione di atto di notorietà;

Dichiarazione di atto di notorietà senza testamento;

Dichiarazione di atto di notorietà con testamento;

Dichiarazione di atto di notorietà per assegni;